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VENDITA DI PRODOTTI RICAVATI DALLE PROPRIE AZIENDE (PRODUTTORI AGRICOLI)

Data di pubblicazione: 21/09/2022

Data di ultimo aggiornamento: 22/11/2024

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

 

"Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la concessione del posteggio medesimo, che ai sensi della circolare applicativa della LR 3/2008 deve essere acquisito preventivamente rispetto alla presentazione della DUAAP. Oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, la comunicazione deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. In tutti i casi, la comunicazione abilita all'esercizio dell'attività decorsi venti giorni dalla sua presentazione al SUAP."

           

Modalità di presentazione della domanda:

La comunicazione di inizio attività su Mod. DUAAP e relativi allegati B9, C1, D3, D6, E1 deve essere presentata al seguente indirizzo di posta elettronica del Comune di Masainas: suap@cert.comune.masainas.ci.it

Alla comunicazione deve essere allegata Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo – a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”.

LEGGE 11 marzo 2006, n. 81- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.

REG. (CE)n. 854/2004 del 29/04/2004

EVENTUALI LEGGI O REGOLAMENTI REGIONALI

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DESTINATARI

 

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

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MODULISTICA

 

Documentazione da presentare:

 

- Modello DUAAP

    - Allegato B-9; C1; D3; D6; E1

   

Tutta la modulistica può essere scaricata dal sito della Regione Sardegna al seguente indirizzo: http://www.sardegnasuap.it

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