Amministrazione Trasparente

Rilascio carta d’identità

Data di pubblicazione: 21/09/2022

Data di ultimo aggiornamento: 22/11/2024

La carta d’identità è un documento che attesta l’identità del titolare.

Può essere equipollente al passaporto per espatriare nei paesi dell'Area Schengen (per i soli cittadini italiani) nonché per tutti quei Paesi con cui sono in vigore particolari accordi di reciprocità.

Il D.L. n. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la  Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) che sostituisce il formato cartaceo.

 

La carta d’identità elettronica (CIE):

- deve essere richiesta personalmente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe comunale.

- deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto i dodici anni, salvo i casi di impossibilità a firmare.

- può essere rinnovata da 180 giorni prima della sua scadenza, con le stesse modalità previste per il rilascio.

Le persone anziane o invalide con problemi di mobilità e quindi fisicamente impedite a recarsi agli sportelli possono richiedere, tramite persona incaricata e previo appuntamento, il rilascio della carta d'identità a domicilio.

 

La consegna della C.I.E. da parte del Ministero dell'Interno avverrà entro sei giorni lavorativi  all'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta o presso l’ufficio anagrafe del Comune.

All’atto della richiesta può anche essere indicato un delegato al ritiro.

 

Recapiti e orari apertura Ufficio Anagrafe

Via Municipio n. 25

Tel. 0781 9611206 - Fax 0781 9611222

E-mail  demografici.anagrafe@comune.masainas.ci.it

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30

 

Tempi

Il termine di conclusione del procedimento per la richiesta della C.I.E.) è di circa 15/20 minuti.

La consegna della C.I.E. da parte del Ministero dell'Interno avverrà entro sei giorni lavorativi  all'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta o presso l’ufficio anagrafe del Comune.

 

Quanto costa

La somma complessivamente dovuta dagli utenti è di euro 22,00.

L'importo dovrà essere versato tramite conto corrente postale n. 12288098 intestato al Comune di Masainas indicando come causale “rilascio carta d’identità”. La ricevuta del versamento dovrà necessariamente essere consegnata all’atto della richiesta.

 

Cosa occorre per il rilascio

- una fotografia a colori, recente e avente i requisiti indicati per il rilascio del passaporto (vedi allegato).

- la carta d'identità precedente 

- in caso di smarrimento o furto: altro documento di riconoscimento valido (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d’identità valido) e copia della denuncia di furto o smarrimento resa alle autorità competenti Italiane.

- Tessera sanitaria/codice fiscale

Destinatari

Tutti i residenti nel Comune di Masainas sia italiani che stranieri.

Coloro che sono domiciliati nel Comune di Masainas (per motivi di lavoro, studio, ecc.)  previo nullaosta del Comune di residenza.

 

Validità

Il documento ha validità:
- 10 anni per la carta d’identità rilasciata ai maggiorenni

- 3 anni per la carta d'identità rilasciata ai minori di tre anni
- 5 anni per la carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni

I documenti d'identità hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

 

Validità all'espatrio
Cittadini maggiorenni
La CIE vale come documento d'identità, è valida all'espatrio nei Paesi dell'area Schengen.

Cittadini minorenni

Per il rilascio della carta d'identità valida all'espatrio il minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori (o esercente la potestà) muniti di un documento d'identità per firmare entrambi l'atto di assenso. Nel caso uno dei genitori sia assolutamente impossibilitato a presentarsi il cittadino minorenne può presentarsi accompagnato da un solo genitore munito di documento di riconoscimento valido e dell’atto di assenso firmato dal genitore assente con allegata fotocopia del documento d'identità del genitore assente (il modulo è scaricabile in allegato o ritirabile presso l’ufficio anagrafe).
 

I minori di 14 anni possono espatriare:

- con i genitori con carta di identità valida per l'espatrio con riportati nel retro il nome dei genitori;

- con persona diversa dai genitori o dal tutore legale con carta di identità valida all'espatrio e specifica dichiarazione convalidata dalla Questura.

I minori tra 14 e 18 anni possono espatriare con carta valida per l'espatrio.

Per il rilascio della carta d'identità non valida all'espatrio il cittadino minore di 14 anni deve presentarsi accompagnato da un genitore (o esercente la potestà) munito di documento d’identità valido. 
Nel caso i genitori siano assolutamente impossibilitati a presentarsi il cittadino minorenne può:

- presentare il passaporto (se ne è in possesso);

- farsi accompagnare da due testimoni (in entrambi i casi occorre comunque la domanda firmata dal genitore)

Per i minori sotto tutela occorre la presenza del tutore che deve esibire la documentazione riguardante la tutela.
Se manca l'autorizzazione di un genitore serve l'autorizzazione del Giudice tutelare.

Possibilità di esprimersi sulla donazione di organi

La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.

SPID
Al momento della richiesta della CIE verrà consegnato parte del codice PIN ad essa collegato. L'altra parte del codice sarà consegnato in busta chiusa, insieme alla CIE.
Questo codice, associato alla CIE potrà essere utilizzato per ottenere le credenziali SPID completamente on line, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.spid.gov.it. In questo caso è necessario un lettore di smart card.

 

IMPORTANTE

La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).

 

Normativa di riferimento

D.L. 78/2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",

Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento".

Decreto legge n. 1 del 20 gennaio 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Legge n. 106 del 12 luglio 2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Prime disposizioni urgenti per l'economia".

Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione". 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio".

R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, approvazione del TULPS.

 

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