Matrimonio
Data di ultimo aggiornamento: 22/11/2024
Pubblicazioni di matrimonio
Prima di procedere alla celebrazione del matrimonio, sia con rito civile che con rito religioso, occorre richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficiale di Stato Civile.
Attraverso la pubblicazione di matrimonio l'Ufficiale di Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, pubblicizzando l'intenzione dei nubendi a contrarre matrimonio e permettendo ai terzi di presentare eventuali opposizioni.
La richiesta di pubblicazione di matrimonio può essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza:
- Da entrambi i futuri sposi
- Da persona munita di procura speciale
Cosa occorre
- Documento d’identità valido;
- In caso di matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del Ministro di culto celebrante;
- Una marca da bollo da € 16 se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune, due marche da bollo da € 16 se uno degli sposi è residente in un altro Comune.
- Per i cittadini stranieri: nulla osta al matrimonio del paese di origine
Tempi
Dopo la richiesta di pubblicazione, l’Ufficiale di Stato Civile:
- verifica quanto dichiarato dai richiedenti acquisendo i documenti necessari d’ufficio
- procede all'affissione dell'atto di pubblicazione per otto giorni consecutivi inviandone copia all’eventuale altro comune di diversa residenza di uno dei futuri sposi
Trascorsi tre giorni successivi alla pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione, si può procedere alla celebrazione del matrimonio.
La celebrazione del matrimonio deve avvenire entro sei mesi dalla data di eseguita pubblicazione.
Celebrazione del matrimonio
La celebrazione avviene nel Comune in cui sono state richieste le pubblicazioni. Qualora il matrimonio civile dovesse celebrarsi in Comune diverso l'Ufficiale di stato civile richiederà per iscritto la celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale gli sposi intendono contrarre matrimonio
Requisiti
Per contrarre matrimonio occorre essere maggiorenni, salvo ammissione al matrimonio con Decreto del Tribunale del minore di età che ha compiuto gli anni 16. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti è stato dichiarato l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l’ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 89 del codice civile.
Regime patrimoniale dei coniugi
La legge consente agli sposi di scegliere tra due regimi patrimoniali: la comunione dei beni o la separazione dei beni.
Tale scelta potrà essere effettuata al momento della celebrazione del matrimonio sia civile che religioso. Se gli sposi non espliciteranno alcuna scelta il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico quello di comunione dei beni.
La scelta del regime patrimoniale potrà essere modificata con atto pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento della vita matrimoniale.
Normativa di riferimento
Artt. 93 e seguenti del Codice Civile
Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000
Recapiti per ulteriori informazioni
Ufficio Stato Civile
Via Municipio n. 25
Tel. 0781 9611206 - Fax 0781 9611222
E-mail demografici.anagrafe@comune.masainas.ci.it
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30