Amministrazione Trasparente

Accesso Civico - Area Finanziaria

Data di pubblicazione: 21/09/2022

Data di ultimo aggiornamento: 08/11/2022

Cosa è?

Fonte: Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art.5 comma 2 modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016.

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
È diretto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.
Alla regola dell'accessibilità generalizzata sono previste alcune eccezioni per tutelare interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione di alcune informazioni.
Il responsabile del procedimento , dopo aver ricevuto la richiesta, identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti se individua soggetti controinteressati, (art 5-bis, comma 2) è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine(comma 6) è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la/ il responsabile provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni (art. 43).

Tutela dell’accesso generalizzato
In caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine di 30 giorni - o in quello più lungo dovuto alla sospensione per la comunicazione a eventuali controinteressati -, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 116 del Codice del Processo Amministrativo e Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010), sia contro il provvedimento dell'amministrazione sia contro la decisione sulla richiesta di riesame.

Chi può presentare la domanda?

Chiunque può accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La richiesta è gratuita e può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto, e può essere presentata indifferentemente da:
- il diretto interessato;
- un incaricato;
- il legale rappresentante.

Cosa serve per poter partecipare?

La richiesta non deve essere motivata e non sono richiesti dei requisiti specifici.

Termini di conclusione del procedimento

30 giorni con provvedimento espresso e motivato

Termini per la presentazione

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

Queste le modalità di presentazione:
1. via telematica secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, e presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
attraverso posta elettronica certificata (Pec) del protocollo  protocollo.masainas@pec.comunas.it
2. posta ordinaria inviando la richiesta alla Comune di Masainas, Via Municipio 25 - 09010, indicando l'ufficio di competenza.
3. consegna a mano all'ufficio protocollo.

Quale documentazione devi presentare?

La richiesta, di regola firmata, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Si mette a disposizione un fac simile di domanda.

Costi

Visione: gratuita.
Riproduzione di copie: I seguenti costi sono stati stabiliti con delibera G.C. n. 21/2015:

  • Fotocopie formatoA4 euro 0,20 a facciata
  • Fotocopie formato A3 euro 0,40 a facciata
  • Fotocopie colori A4 euro 2,00 “
  • Fotocopie colori A3 euro 4,00 “ -

In caso di rilascio di copie di atti, documenti amministrativi ecc. disponibili nei fascicoli
presenti in ufficio, di norma dell'anno in corso, si applicano soltanto le spese di
riproduzione sopra stabilite.
In caso di rilascio di copie di atti, documenti amministrativi, ecc. che comportino ricerche
nell'archivio di deposito relative all'anno precedente rispetto a quello in corso, oltre alle spese di
riproduzione, si applica il rimborso spese di curo 5,00, per ciascun documento/fascicolo ;
 Per ricerche relative a documenti di oltre 2 anni si applica il rimborso spese di € 10,00;
Costi di riproduzione di atti e documenti amministrativi in supporto informatico (con ritiro in sede): EURO 10,00
Il pagamento dell'importo stabilito dovrà essere versato prima del ritiro della documentazione richiesta secondo le seguenti modalità:
- su conto corrente postale n. 12288098 intestato al Comune di Masainas;
- pagamento presso la tesoreria comunale o a mezzo bonifico bancario;

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