Amministrazione Trasparente

Dichiarazioni Imposta Unica Comunale - IMU

Data di pubblicazione: 21/09/2022

Data di ultimo aggiornamento: 06/12/2024

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/12/2012 - Approvazione Regolamento Imu.

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 Del 23/02/2017 sono state approvate le aliquote Imu per l’anno 2017.

 

1 - Che cos’è l’imu

L'I.MU. è l'imposta municipale propria la cui istituzione è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso).

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Il Comune di Masainas considera abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non sia locata.

Restano valide le definizioni di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, fornite per l’Imposta comunale sugli immobili in vigore negli anni precedenti.

 

2 – Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell’imposta municipale propria (IMU):

i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili ecc.);

i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione (si ricorda che ha diritto di abitazione sull’intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di famiglia);

i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing);

i concessionari di aree demaniali

Il presupposto dell’IMU è il possesso di:

  • fabbricati iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano (escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, tranne quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
  • aree fabbricabili, in cui rientrano anche i casi di immobili in ristrutturazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d. lgs. n° 504/1992). 

 

3 - Come si calcola

Per calcolare la base imponibile dell’I.M.U. si procede come di seguito riportato:

per i fabbricati iscritti al Catasto, si moltiplica la rendita risultante agli atti al 1° gennaio dell’anno in corso (aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata nel 1997) per i seguenti coefficienti:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.

Esempio: fabbricato A/1, rendita 1.550,00 euro, valore imponibile = (1.550,00 + 5%) x 160 = 260.400,00 euro.

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

Esempio: fabbricato C/3, rendita 600,00 euro, valore imponibile = (600,00 + 5%) x 140 = 88.200,00 euro. 80

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.

Esempio: fabbricato A/10, rendita 1,500,00 euro, valore imponibile = (1,500,00 + 5%) x 80 = 126.000,00 euro.

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

Esempio: fabbricato D/2, rendita 10.000,00 euro, valore imponibile = (10.000,00 + 5%) x 65 = 682.500,00 euro.

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.300,00 euro, valore imponibile = (1.300,00 + 5%) x 55 = 75.075,00 euro.

per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della legislazione vigente, la base imponibile è data dal valore venale dell'area ad inizio lavori senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l’IMU, diversamente dall’ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all’immobile);

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini della applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, c.6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

La base imponibile è ridotta al 75% per la seguente fattispecie:

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 è ridotta al 75%.

Determinata la base imponibile l’imposta si calcola applicando alla stessa l’aliquota prevista per il tipo di immobile.

L’imposta complessiva va quindi frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso nell’anno (si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni).

Per le abitazioni principali, le assimilate all’abitazione principale e quelle previste per legge è riconosciuta una detrazione d’imposta ordinaria pari ad euro 200,00.

L'IMU si calcola come segue:

Imposta = base imponibile x mesi di possesso/12 x percentuale di possesso/100 x aliquota/1000

Se il possesso riguarda l'abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante, che si può calcolare come segue:

Detrazione spettante= €. 200,00 / n. contitolari x mesi di utilizzo/12

 

4 - Come e dove si paga

Il versamento dell’imposta municipale propria in autotassazione deve essere effettuato in due rate di pari importo, utilizzando “F24 semplificato”, da reperire presso gli sportelli di qualsiasi banca ed uffici postali, con scadenza semestrale di cui:

  • la prima entro il 16 giugno a titolo di acconto pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle stabilite dal Comune per l’anno in corso;
  • la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta, con eventuale conguaglio sulla prima
     

È consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno.

Tale modalità di versamento si applica anche ai cittadini non residenti nel Territorio dello Stato. Questi potranno effettuare il pagamento anche all’estero con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT62K0101585951000000015040 -BIC: BPM0IT22 XXX;

per la quota spettante allo stato direttamente a favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348000, secondo le modalità indicate dal ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato del 31/05/2012;

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale o bancario senza costi aggiuntivi: il modello F24 non prevede l’applicazione di commissioni

È possibile effettuare il versamento attraverso i servizi di home banking.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non deve essere eseguito quando l’IMU complessivamente dovuta per l’intero anno risulta inferiore a Euro 2,50;

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all’ente impositore;

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili,

Si riportano di seguito i codici tributo delle fattispecie più ricorrenti:

 

CODICE COMUNE: M270

 

3912

IMU su abitazione principale e relative pertinenze- COMUNE – ESENTI

3913

IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale-COMUNE – ESENTI

3914

IMU per i terreni Agricoli -COMUNE- ESENTI

3916

IMU per le aree fabbricabili -COMUNE– 0,76%

3918

IMU per gli altri fabbricati – 0,76%

Istituiti con Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/e del 21/05/2013

 

CODICE TRIBUTO TASI

Si omette l’indicazione dei codici del tributo in quanto il Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 23/02/2017 ha provveduto all’azzeramento delle aliquote tasi su tutti gli immobili.

Istituiti Con Risoluzione Agenzia Entrate N. 46/E Del 24/04/2014

 

COMPILAZIONE MODELLO F24:

Il modello è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.

In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

nello spazio "Sezione" inserire il codice "EL" (ente locale);

nello spazio "codice ente", inserire il codice catastale del Comune di Masainas: “M270”;

nello spazio "ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

nello spazio "acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio "saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "numero immobili" indicare il numero degli immobili;

nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "ravv.", specificare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;

nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna "detrazione") deve indicare l'imposta al netto della stessa.

Le aliquote stabilite dal Comune con deliberazione consiliare n.3 del 23.02.2017 sono le seguenti:

ALIQUOTA 4 (quattro) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.

• ALIQUOTA 7,6 (sette/sei) per mille tutti gli altri immobili compreso aree edificabili;

 

5 – Esempi di calcolo

Esempio 1: abitazione principale di categoria A2 e relativa pertinenza C6

L’abitazione principale e le pertinenze sono ESENTI dal pagamento dal 2015.

Esempio 2: abitazione principale di categoria A8

Abitazione di categoria catastale A8 con rendita catastale di € 2.500,00 destinata ad abitazione principale. La percentuale di possesso si ipotizza pari al 100%.

Ai fini del calcolo la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per 160. Alla base imponibile così ricavata si applica l’aliquota che è del 4,00 per mille.

Quindi:

Base imponibile: [(€ 2.500 + 5%] x 160 = € 420.000,00

IMU annua complessiva: € 420.000,00 x 4,00 / 1000 = € 1.680,00,

Dall’imposta va dedotta la detrazione per abitazione principale: €. 200,00

IMU dovuta: €. 1.480,00

Rata acconto: € 1.480,00 / 2 = € 740,00 -7 da versare con codice tributo 3912

Gli importi della rata di saldo IMU, a parità di condizioni, saranno uguali a quelli calcolati per l’acconto.

Si ricorda che il proprietario dell’immobile, dovrà versare solo IMU, e non dovrà versare la TASI in quanto in questo comune è stata azzerata.

Esempio 3: abitazione locata

Abitazione affittata di categoria catastale A3 con rendita catastale di € 500,00. La percentuale di possesso si ipotizza pari al 100%.

Ai fini del calcolo la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per 160. Alla base imponibile così ricavata si applica l’aliquota che è pari 7,6 per mille.

Quindi:

Base imponibile: (€ 500,00 + 5%) x 160 = € 84.000,00

IMU annua complessiva: (€ 84.000,00 x 7,6 / 1000) = € 319,20

Rata acconto: € 319,20 / 2 = € 159,60 - da versare € 160,00 con codice tributo 3918

Si ricorda che il proprietario dell’immobile, dovrà versare solo IMU, e non dovrà versare la TASI in quanto in questo comune è stata azzerata.

Esempio 4: abitazione concessa in comodato d’uso a persona residente

Per godere del dimezzamento dell'imposta IMU sulle abitazioni concesse in comodato gratuito a figli e genitori (novità della Legge di Stabilità 2016) è necessario avere i requisiti previsti dalla legge ed effettuare la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.

Abitazione di categoria catastale A2 con rendita catastale di € 284,05, e relativa pertinenza categoria C6 rendita 18,08 concessa in comodato d’uso dal genitore al figlio. La percentuale di possesso si ipotizza pari al 100%.

Ai fini del calcolo la rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per 160. Alla base imponibile così ricavata si applica l’aliquota che, in questo caso, è pari all’4,00 per mille.

Quindi:

Base imponibile A2: (€ 284,05 + 5%) x 160 = € 47.720,40

Base imponibile C6: (€ 18,08 + 5%) x 160 = €. 3.037,40

La base imponibile è ridotta del 50%, quindi (€. 47.720,40 + €. 3.037,40) / 2 = €. 25.378,92

IMU annua complessiva: (€ 25.378,92 x 4,00 / 1000) = € 203,03

Si ricorda che il proprietario dell’immobile, dovrà versare solo IMU, e non dovrà versare la TASI in quanto in questo comune è stata azzerata.

 

6 - Dichiarazione

In data 30 ottobre 2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha approvato con decreto n. 23899, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 258 del 5 novembre 2012, il modello di dichiarazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e le relative istruzioni.

I soggetti passivi interessati devono presentare, se dovuta, la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo del tributo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

 Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.

Si ricorda che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, ai fini dell'esclusione dal pagamento, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato, anche i soggetti passivi che usufruiscono dei vari benefici vigenti. Con la dichiarazione essi attestano il possesso dei requisiti richiesti e indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Tra le categorie di immobili interessati vi sono:

l'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle forze armate (esercito, marina, aeronautica), forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza), forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale), corpo nazionale dei vigili del fuoco e carriera prefettizia.

le unità immobiliari concesse in comodato gratuito aventi i requisiti previsti dalla legge;

I modelli di dichiarazione possono essere scaricati dal sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

 

 

la dichiarazione per gli enti non commerciali

Il Ministero dell’economia e delle finanze con decreto 26 giugno 2014 ha approvato il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali e le istruzioni per la compilazione.

La dichiarazione IMU per gli enti non commerciali va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni.

 

7 – Informazioni

Per intervenute variazioni, si invita il contribuente a darne comunicazione al Comune attraverso i seguenti canali:

Comune di Masainas - Servizio Tributi (IMU-TASI)

PEC: protocollo.masainas@pec.comunas.it 

Email: ragioneria.tributi@comune.masainas.ci.it

Responsabile: Dott. Daniele Roccu

Referente: Sig.ra Franca Melis

Sede: Via Municipio 25

Telefono: 07819611208

Fax: 07819611222

 

Orario di apertura:

dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.00

mercoledì anche il pomeriggio 16.00 - 18.00

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