Amministrazione Trasparente

Accesso ai documenti amministrativi

Data di pubblicazione: 21/09/2022

Data di ultimo aggiornamento: 08/11/2022

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – UFFICIO FINANZIARIO

 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO:

 

Il Comune di Masainas garantisce a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso, cioè il diritto di esaminare ed avere copia dei documenti amministrativi dalla stessa creati o detenuti, allo scopo di favorire la partecipazione e di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
In questa pagina si possono trovare sull’argomento tutte le informazioni, la modulistica e i riferimenti normativi necessari.

 

Quali documenti si possono esaminare ed avere in copia

Tutti i documenti amministrativi del Comune sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e fatte salve le esigenze di riservatezza di altri soggetti citati nei documenti richiesti. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni rappresentazione - grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie - del contenuto di documenti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'Ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.

 

Chi è responsabile del procedimento

Ciascun procedimento di accesso è interamente attribuito all'unità organizzativa che, per le funzioni di sua competenza, è in possesso dell'informazione, ha formato l'atto od il documento o lo detiene stabilmente.

 

Requisiti del soggetto che presenta domanda di avvio del procedimento

Il diritto di accesso formale può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese…) che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia (non sono ammesse, ad esempio, richieste di visione per mera curiosità o generiche). La presa visione e il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione (consulta la deliberazione con tutti gli importi scaricabile dal sito). Le modalità per il pagamento degli eventuali costi sono specificate nel provvedimento di accoglimento della richiesta.

Conclusione del procedimento

Sulla domanda deciderà il responsabile dell’ufficio competente a produrre o detenere la documentazione richiesta nella domanda. La domanda di accesso può avere 4 diversi tipi di esito, che devono essere sempre comunicati per iscritto al richiedente:

  • Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata su un interesse tutelato dall’ordinamento e collegato ai documenti di cui si chiede visione o copia; pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente.
  • Limitazione: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia, per esigenze di riservatezza o per altre ragioni previste dalla legge, può essere messa a disposizione del richiedente solo una parte della documentazione.
  • Differimento: la domanda viene ritenuta completa e fondata, tuttavia non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dall’Amministrazione.
  • Rifiuto: la domanda non può essere accolta.

La limitazione, il differimento e il rifiuto devono essere motivati e sono ammessi solo in alcuni casi, stabiliti dall’art. 24 della Legge n. 241/1990.

 

Documentazione da allegare alla domanda

Nella domanda è necessario indicare tutti i dati del richiedente, come specificato nell’apposito modulo. Inoltre bisogna indicare i documenti a cui si desidera accedere, in modo che siano chiaramente identificabili (ad esempio, se lo si conosce, il numero di protocollo, o la data e gli estremi di approvazione degli atti). La P.A. non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

La richiesta di accesso deve essere sempre motivata.

Occorre infine indicare la propria casella di posta elettronica se si intende ricevere via e-mail i documenti richiesti ed ogni ulteriore comunicazione dell’amministrazione. 

 

Normativa

L. 7 agosto 1990, n. 241

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